Etichettatura

Ministero delle politiche agricole e forestali
Decreto 3 luglio 2003

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del
29 aprile 2002, che fissa talune modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999
del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la
protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
(G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l’art. 117 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova
organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita’
di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la
designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione del 25 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee n. L 321 del 26 novembre 2002, recante modifica al
citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale viene prorogato al 1° agosto 2003 il termine di
entrata in applicazione dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n, 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, in
particolare l’art. 4;
Ritenuto di dover adottare anteriormente alla citata scadenza del 1° agosto 2003, le disposizioni
nazionali attuative del regolamento (CE) n 753/2002;
Ritenuto altresi’ di dover procedere all’abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle
norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto;
Visto il parere delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, espresso nelle apposite
riunioni tenutesi presso questo Ministero in data 4 marzo 2003 e 27 marzo 2003 e da ultimo
consultate con nota n. 62342 del 22 aprile 2003;

D e c r e t a:

Titolo I
Ambito di applicazione

Art. 1.
Disposizioni generali e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita’ di applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la
denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
2. Allorche’ non sara’ diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente
decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: regolamento (CE) n.
753/2002: regolamento; vini di qualita’ prodotti in regioni determinate: vqprd; vini spumanti di
qualita’ prodotti in regioni determinate: vsqprd; vini liquorosi di qualita’ prodotti in regioni
determinate: vlqprd; vini frizzanti di qualita’ prodotti in regioni determinate: vfqprd; denominazione
di origine controllata: DOC o DO; denominazione di origine controllata e garantita: DOCG o DO;
vini da tavola con indicazione geografica o vini ad indicazione geografica tipica: IGT; per «vini
tranquilli», anche a DO e a IGT, si intendono i vini diversi dai vini liquorosi, dai vini frizzanti, dai vini
frizzanti gassificati, dai vini spumanti e dai vini spumanti gassificati.

Titolo II
Norme comuni

Art. 2.
Applicazione art. 4, paragrafo 1 del regolamento Misure relative ai codici
1. In sostituzione del codice di cui all’allegato VII, sezione E, paragrafo 1, primo trattino, e del
codice di cui all’allegato VIII, sez. D.5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, inteso ad evitare ogni
possibilita’ di equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali il nome o la ragione sociale, il
comune dell’imbottigliatore o dello speditore o dell’importatore, contenenti in tutto o in parte termini
geografici riservati ai vini DO o IGT diversi da quello ammesso per la designazione di un
determinato prodotto, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 24, comma 3, della legge n.
164/1992, che prescrivono l’obbligo di riportare le predette indicazioni in caratteri di dimensioni non
superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza ed in ogni caso con caratteri non
superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la denominazione
del prodotto.
2. Il codice di cui all’allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n.
1493/1999, che indica in etichettatura la sede sociale dell’imbottigliatore o dello speditore e, ove
opportuno, il luogo di imbottigliamento e di spedizione di un vino da tavola ottenuto dal
mescolamento di prodotti originari di piu’ Stati membri o di un vino da tavola vinificato in uno Stato
membro ottenuto da uve raccolte in altro Stato membro, si identifica con il codice ISTAT dei
comuni.
3. Il codice facoltativo di cui all’allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo capoverso, del
regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato
membro dell’imbottigliatore o dello speditore o dell’importatore, puo’ essere utilizzato, nel rispetto
delle condizioni di cui alle predette norme. Tale codice si identifica con quello attribuito
all’imbottigliatore dall’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di
organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.
4. Il codice facoltativo di cui all’allegato VIII (vini spumanti), sez. D.4 del reg. 1493/1999, che indica
il nome o la ragione sociale dell’elaboratore, nonche’ il nome del comune o della frazione, e dello
Stato in cui questi ha la sede, puo’ essere utilizzato soltanto per i prodotti elaborati nella Comunita’,
ferme restando le condizioni di cui allo stesso paragrafo. Tale codice si identifica con quello
attribuito all’imbottigliatore dall’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi
competente per territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in
materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di
applicazione.

Art. 3.
Applicazione art. 5, paragrafo 1, del regolamento; allegato VIII, sezione G.1, comma 3, del
regolamento (CE) n. 1493/1999 (vini spumanti) – Deroghe alle disposizioni sull’obbligo di
etichettatura
1. Le deroghe sull’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di etichettatura di cui
all’allegato VII, sezione G.l del regolamento (CE) n. 1493/1999, previste all’art. 5, paragrafo 1, del
regolamento, sono accordate nei casi ed alle condizioni di seguito riportati:
a) per i prodotti trasportati fra due o piu’ impianti di una stessa azienda situata nell’ambito
territoriale della medesima provincia o delle province limitrofe, ad eccezione delle isole, per le quali
l’ambito territoriale e’ riferito alla regione, a condizione che la ditta interessata faccia pervenire,
prima dell’inizio del trasporto, copia del documento di accompagnamento all’Ufficio periferico
dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; la predetta copia puo’ essere
presentata direttamente o essere inviata tramite telefax;
b) per quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 30 litri per partita e non destinati alla vendita;
c) per i mosti di uve e i vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti.
2. Le deroghe sull’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di etichettatura di cui
all’allegato VIII, sezione G, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1493/1 999, sono
accordate per vini spumanti ancora in fase di elaborazione di cui alla sezione A, paragrafo 1, del
citato allegato VIII, ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia e destinati a diventare
VSQPRD, alle condizioni stabilite dallo stesso comma 3 del paragrafo G.1, purche’ la ditta
interessata faccia pervenire, prima dell’inizio del trasporto, copia del documento di
accompagnamento all’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio; la predetta copia puo’ essere presentata direttamente o essere inviata tramite telefax.

Art. 4.
Applicazione art. 5, paragrafo 2 del regolamento – Ripetizione in etichetta di talune indicazioni in
lingue diverse da quelle ufficiali della Comunita’
1. E’ consentito che le indicazioni figuranti in etichettatura siano ripetute in lingue diverse da quelle
ufficiali della Comunita’, qualora i relativi prodotti siano destinati all’esportazione nei Paesi terzi e la
legislazione di tali Paesi lo prescriva. Tuttavia tale possibilita’ di ripetizione in traduzione non e’
ammessa per le seguenti indicazioni: nome geografico delle DO e i relativi nomi geografici
aggiuntivi; nome geografico delle IGT; menzioni specifiche tradizionali e menzioni tradizionali
complementari di cui all’allegato III del regolamento, le quali sono intraducibili e devono essere
riportate in etichetta unicamente in una delle lingue ufficiali della Repubblica italiana ammessa per
l’area territoriale d’origine dello specifico prodotto vitivinicolo.

Art. 5.
Applicazione art. 10, paragrafo 5, del regolamento Indicazioni da apporre sui recipienti per il
magazzinaggio
1. Sin dal momento in cui i prodotti indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’art. 10 del regolamento sono
contenuti nei recipienti presenti in cantina, su ciascuno di essi apposto un cartello, fissato in modo
che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile.
2. Sul cartello di cui al comma 1 sono riportate, a caratteri indelebili, le indicazioni seguenti
conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso
delle indicazioni facoltative, le stesse figurino o si preveda farle figurare in etichetta: la
denominazione di vendita, con l’indicazione, se del caso:
a) delle menzioni previste dal disciplinare relative all’origine del prodotto dall’unita’ geografica, dalla
zona determinata e dalla zona delimitata piu’ piccola della regione determinata;
b) del nome dello Stato membro o del Paese terzo;
c) della menzione «melange (o miscela) di vini di diversi Paesi della comunita’ europea»;
d) della menzione «vino ottenuto in … da uve raccolte in…»; ecc.; il colore; il tipo di prodotto; l’anno
di raccolta; il nome di una o piu’ varieta’ di vite; l’indicazione di come e’ stato ottenuto il prodotto o
del metodo di elaborazione; le menzioni tradizionali complementari.
3. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al comma 2 corrispondono a quelle utilizzate nei
conti distinti tenuti a norma dell’art. 12, paragrafo 3, del reg. CE n. 884/2001, ovvero comunque nei
documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti. 4. E’
consentito l’utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui al comma 2, a condizione che gli stessi
codici siano gia’ utilizzati nei registri.

Titolo III
Norme applicabili ai mosti di uve, ai mosti di uve parzialmente fermentati, ai mosti di uve
concentrati, ai vini nuovi ancora in fermentazione e ai vini ottenuti da uve stramature

Art. 6.
Applicazione art. 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento – Definizione e disciplina utilizzo delle
menzioni diverse da quelle definite dalla normativa comunitaria
1. Tra le menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie, e’ prevista, per i prodotti
definiti all’allegato I, punto 3, del regolamento n. 1493/99, la menzione: «filtrato dolce». Tale
menzione puo’ essere riportata in etichettatura in sostituzione o in aggiunta alla menzione «mosto
di uve parzialmente fermentato».
2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo la definizione e la disciplina di utilizzazione
delle menzioni diverse da quelle definite dalla normativa comunitaria sono previste con appositi
decreti ministeriali.

Art. 7.
Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento – Modalita’ per indicare il tipo di
prodotto
1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati con indicazione geografica, le
indicazioni relative al tipo di prodotto, quali «amabile», «dolce» e similari, nonche’ le relative
condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione.
2. Per prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati senza nome geografico puo’ essere
utilizzata soltanto la indicazione di tipo di prodotto «dolce».

Titolo IV
Norme applicabili ai vini da tavola, ai vini da tavola con indicazione geografica, ai V.Q.P.R.D. e per
analogia a taluni altri prodotti vitivinicoli

Art. 8.
Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al titolo II del regolamento); art.
15, paragrafo 2 del regolamento (vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (vini
liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti
e vini spumanti gassificati) – Condizioni di utilizzo dei termini che si riferiscono ad un’azienda
agricola
1. I termini riferiti ad un’azienda agricola, costituita da una persona fisica o giuridica o da
un’associazione di tali persone, che possono essere inclusi nelle indicazioni relative al nome,
indirizzo e qualifica dell’imbottigliatore, o dello speditore o delle persone che hanno partecipato alla
commercializzazione, sono i seguenti: per i prodotti dell’intero territorio nazionale: «azienda
agricola», «azienda viticola», «viticoltore», «produttore viticolo», «contadino», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina», «masseria»; per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano:
«landwirtschaftlicher Betrieb», «Weinbaubetrieb», «Weinbauer», «Weinerzeuger», «Weingut», o
altri termini analoghi, anche al plurale, relativi ad un’azienda agricola o che caratterizzano l’attivita’
viticola di detta azienda.
2. Detti termini possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni
previste dall’art. 15 del regolamento.

Art. 9.
Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al titolo II del regolamento); art.
15, paragrafo 3 del regolamento (vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (vini
liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti
e vini spumanti gassificati) – Indicazione obbligatoria dei riferimenti alla persona che ha effettuato
l’imbottigliamento per conto terzi
1. E’ resa obbligatoria l’indicazione facoltativa di cui all’art. 15, paragrafo 1, del regolamento,
relativa ai riferimenti alla persona che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi. Gli stessi
riferimenti possono essere indicati in codice nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal
regolamento e dall’art. 2 del presente decreto.

Art. 10.
Applicazione art. 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento – Eventuale previsione del tenore
minimo dell’acidita’ totale per l’utilizzo dei termini «secco» o «asciutto» o «abboccato» per i
VQPRD e i vini IGT tranquilli
1. L’eventuale criterio analitico complementare del tenore minimo di acidita’ totale, per
l’utilizzazione dei termini «secco» o «asciutto» o «abboccato», deve essere previsto nei disciplinari
di produzione degli specifici VQPRD o IGT.

Art. 11.
Applicazione art. 16, paragrafo 2 – b) del regolamento – Eventuale previsione del tenore minimo di
zucchero residuo non inferiore a 35 g/l per l’utilizzazione del termine «dolce» per alcuni VQPRD
tranquilli
1. L’eventuale tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l, per l’utilizzazione del
termine «dolce», deve essere previsto nei disciplinari di produzione degli specifici VQPRD.

Titolo V
Norme applicabili ai vini da tavola con indicazione geografica, ai V.Q.P.R.D. e per analogia a taluni
altri prodotti vitivinicoli designati con la IGT e con la DO

Art. 13.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati
destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 19,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); art. 46 del regolamento e allegato
VIII – E.2, comma 2, del reg. 1493/1999 (Vini spumanti). Sinonimi varieta’ di vite
1. E’ riportato nell’allegato 1 al presente decreto l’elenco dei sinonimi delle varieta’ di viti, riportati
nella classificazione ufficiale nazionale, che possono essere utilizzati in etichettatura.

Art. 14.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati
destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 19,
paragrafi 2 e 3 del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); allegato VIII – E.2, comma 2, del reg.
1493/1999 (vini spumanti) – Deroghe relative all’uso delle varieta’ di vite, o sinonimi, contenenti
nomi geografici riservati a vini IG o VQPRD
1. E’ riportato nell’allegato 2 al presente decreto l’elenco delle deroghe nazionali relative all’uso
delle varieta’ di vite, o sinonimi, contenenti i nomi geografici riservati a vini IG o VQPRD.

Art. 15.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati
destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 21 del
regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera c), del regolamento (vini liquorosi
IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); allegato VIII – E.10 del reg. 1493/1999 (Vini spumanti) –
Disposizioni sui concorsi enologici
1. Per i prodotti disciplinati al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto ministeriale
n. 335 dell’8 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994,
concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a DO e a IGT.

Art. 16.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati
al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 22, paragrafo
1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (vini
frizzanti IGT e DO); art. 45, paragrafo 2, del regolamento (vini spumanti DO) – Indicazioni relative
al modo di ottenimento o di elaborazione di taluni prodotti vitivinicoli
1. Limitatamente alle categorie dei vini IGT e DO tranquilli e frizzanti, ai fini dell’utilizzo in
etichettatura della menzione tradizionale «novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed
all’epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del decreto
ministeriale 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999.
2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente articolo le indicazioni relative al modo di
ottenimento o di elaborazione e le loro condizioni di utilizzazione sono previste con appositi decreti
ministeriali o nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DO o IGT.

Art. 17.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati
destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 25,
paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera f), del
regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO) – Indicazione del nome dell’azienda
1. Per indicare il nome dell’azienda viticola nella quale il prodotto vitivinicolo e’ stato ottenuto
possono essere utilizzati i seguenti termini: per i prodotti dell’intero territorio nazionale: «abbazia»,
«castello», «torre», «rocca», «villa»; per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «Kloster»,
«Stift», «Abtei», «SchloÞ», «Burg», «Ansitz», e altri termini similari, in abbinamento ai nomi delle
relative entita’ storico tradizionali o dei toponimi, nonche’ le loro illustrazioni.
2. Detti termini e le loro illustrazioni possono essere utilizzati a condizione che: i citati nomi delle
entita’ storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un
nome geografico riservato a IGT e DO diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto
nell’azienda viticola in questione. Sono altresi’ fatte salve le disposizioni previste dalla normativa
sui marchi che consentono, per motivi di consolidata tradizione d’uso, l’utilizzo di marchi registrati
contenenti in tutto o in parte nomi geografici riservati a DO e IGT; siano rispettate le condizioni
stabilite dall’art. 25 del regolamento.

Art. 18.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati
destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 26,
paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera g), del
regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO) – Menzioni relative
all’imbottigliamento
1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati nel presente articolo sono stabilite le seguenti menzioni
relative all’imbottigliamento nell’azienda viticola, da parte di un’associazione di aziende viticole o in
una impresa situata nella regione di produzione o nelle sue immediate vicinanze per i VQPRD di
cui all’allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99: per i prodotti dell’intero territorio nazionale:
«imbottigliato dal viticoltore», «imbottigliato all’origine», «imbottigliato all’origine dalla cantina
sociale», «imbottigliato all’origine dai produttori riuniti», «imbottigliato all’origine dall’associazione
dei produttori»; per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «abgefüllt vom Weinbauern»,
«Erzeugerabfüllung», «Erzeugerabfüllung der Kellereigenossenschaft», a condizione che il
prodotto provenga esclusivamente dalle uve raccolte nei vigneti che fanno parte dell’azienda
viticola e vinificate nella stessa azienda.

Art. 19.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati
destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 27 del
regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (vini
liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); art. 45, paragrafo 1, del regolamento e allegato VIII –
E.2, comma 3, del regolamento n. 1493/99 (vini spumanti) – Disposizioni supplementari relative
all’utilizzo di talune indicazioni facoltative: limitazione e disciplina d’uso delle menzioni tradizionali e
del nome delle varieta’ di viti
1. Le menzioni tradizionali italiane figuranti nell’elenco riportato all’allegato III del regolamento, parti
A e B, ai sensi dell’art. 24 del regolamento, sono riservate esclusivamente ai rispettivi vini DO e
IGT che figurano, per ciascuna menzione tradizionale, nella seconda colonna del predetto elenco,
conformemente alle disposizioni previste dai relativi disciplinari di produzione.
2. L’utilizzo del nome delle varieta’ di vite che figurano nell’allegato 3 al presente decreto e’ limitato
ai corrispondenti vini DO a margine indicati.
3. Fatte salve le misure piu’ restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione il nome della
varieta’ di vite o delle varieta’ di viti possono figurare in etichetta alle seguenti condizioni: qualora il
nome del vitigno e’ riportato in stretta connessione al nome geografico, o sul medesimo rigo, deve
figurare in caratteri delle stesse dimensioni, rilievo ed intensita’ colorimetrica del nome geografico;
negli altri casi il nome del vitigno puo’ figurare in caratteri di dimensione non superiore al doppio di
quelli utilizzati per il nome geografico e, limitatamente ai vini spumanti, in caratteri di dimensione
non superiore al triplo di quelli utilizzati per il nome geografico del V.S.Q.P.R.D. o della
denominazione del prodotto per gli spumanti designati senza nome geografico.

Titolo VI
Norme specifiche applicabili ai vini da tavola con indicazione geografica tranquilli e per analogia a
taluni altri prodotti vitivinicoli designati con la indicazione geografica

Art. 20.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati
destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 28,
comma 4, del regolamento (vini IGT tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera e), del regolamento (vini
liquorosi IGT vini frizzanti IGT) – Eventuali norme piu’ restrittive per l’utilizzo della menzione
«indicazione geografica tipica» o «Landwein» o «vin de pays»
1. Le eventuali disposizioni piu’ restrittive per l’utilizzazione della menzione «indicazione geografica
tipica», o «Landwein» o «vin de pays», sono previste negli specifici disciplinari di produzione, sulla
base dei principi generali stabiliti dalla legge n. 164/1992.
Titolo VII
Norme specifiche applicabili ai V.Q.P.R.D., ai V.L.Q.P.R.D., ai V.F.Q.P.R.D, e ai V.S.Q.P.R.D.

Art. 21.
Applicazione art. 32 del regolamento – Unita’ geografiche piu’ ampie della regione determinata
1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo, le unita’ geografiche piu’ ampie
della regione determinata, che possono essere utilizzate in ambito nazionale in associazione al
nome di talune regioni determinate, sono le seguenti: «Alto Adige» («Südtirol») o dell’«Alto Adige»
(«Südtiroler»), in associazione alle tipologie «Classico» e «Classico Superiore» della DOC «Lago
di Caldaro» o «Caldaro» o «Kalterersee» o «Kalterer» (decreto ministeriale 11 novembre 2002 –
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002; decreto ministeriale 3 agosto 1993 – Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1993); «Sardegna», in associazione alle DO: «Alghero», «Arborea»,
«Carignano del Sulcis», «Malvasia di Bosa», «Mandrolisai», «Moscato di Sorso Sennori», «Giro’ di
Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Monica di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari»,
«Nuragus di Cagliari», «Terralba o Campidano di Terralba», «Vermentino di Gallura», «Vernaccia
di Oristano» (decreto ministeriale 30 marzo 2001 – Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001).
Le relative condizioni di utilizzazione sono stabilite negli specifici decreti di autorizzazione indicati a
margine.

Art. 22.
Applicazione art. 33, paragrafo 1, del regolamento – Menzioni indicanti l’imbottigliamento nella
regione determinata
1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo sono ammesse le seguenti
menzioni indicanti l’imbottigliamento nella regione determinata:
a) per i prodotti dell’intero territorio nazionale: «imbottigliato nella zona di produzione»;
«imbottigliato in …» seguita dal nome della regione determinata;
b) per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «abgefüllt im Produktionsgebiet»; «abgefüllt in
…» seguita dal nome della regione determinata, a condizione che l’imbottigliamento sia effettuato
nella regione determinata in causa o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze per i
VQPRD di cui all’allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99.

Titolo VIII
Norme applicabili ai vini liquorosi e ai vini frizzanti

Art. 23.
Applicazione art. 39, paragrafo 1, lettera b) del regolamento – Indicazioni relative al tipo di prodotto
1. Per la categoria dei vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di
prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a
margine indicati: a) «secco»: fino a 40 g/l; b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l; c)
«dolce»: superiore a 100 g/l.
2. Per la sola categoria dei vini frizzanti definita al punto 17 dell’allegato I del regolamento (CE) n.
1493/99, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che
ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati: a) «secco»:
da 0 a 15 g/l; b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l; c) «amabile»: da 30 a 50 g/l; d)
«dolce»: superiore a 45 g/l.
3. Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti designati con nome geografico altre menzioni
relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste nei
disciplinari di produzione degli specifici vini liquorosi e frizzanti IGT e DOC.
4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli
specifici disciplinari di produzione possono essere altresi’ previsti limiti del tenore degli zuccheri
residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino e’ giustificato da
connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello
specifico disciplinare.

Titolo IX
Norme applicabili ai vini spumanti

Art. 24.
Applicazione regolamento (CE) n. 1493/99, allegato VIII – E.2, comma 2 e 3 – Indicazione del nome
della varieta’ di vite
1. L’indicazione del nome della varieta’ di vite o di un sinonimo di tale nome nella designazione dei
vini spumanti di cui all’allegato I, punto 15, del regolamento (CE) n. 1493/99 elaborati nella
comunita’ e dei vini spumanti originari di Paesi terzi le cui condizioni di elaborazione sono
riconosciute equivalenti a quelle previste nell’allegato V, sezione I, o nell’allegato VI, sezione K, del
citato regolamento, deve avvenire alle seguenti condizioni: la varieta’ di vite o il suo sinonimo deve
figurare nell’elenco ufficiale delle varieta’ stabilita in applicazione dell’art. 19 del regolamento (CE)
n. 1493/99; per quanto concerne i VSQPRD, la varieta’ di vite o il suo sinonimo deve essere
elencata nello specifico disciplinare di produzione; il nome della varieta’ delle relative uve deve
figurare nella dichiarazione generale della produzione vitivinicola e/o nella denuncia delle
produzioni DO e in tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in materia deve essere indicata
la destinazione produttiva in questione.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/99, allegato VIII – E.2, comma 3, e’ consentito: utilizzare il
nome di una varieta’ di vite, se il prodotto e’ ottenuto per almeno l’85% da uve della varieta’ in
questione; utilizzare il nome di due o tre varieta’ di viti, alle condizioni prescritte dallo stesso
allegato VIII – E.2, comma 3.

Titolo XI
Disposizioni finali

Art. 25.
Abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione
1. A decorre dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella
seguente tabella:
D.M. G.U.R.I. Titolo
5 agosto 1977 n. 229 del
24 agosto 1977
Indicazioni consentite nella presentazione dei vini da
tavola con indicazione geografica
21 dicembre 1977 n. 20 del
20 gennaio 1978
Norme sulla designazione e presentazione dei vini da
tavola con indicazione geografica
27 dicembre 1977 n. 51 del 21
febbraio 1978
Norme sulla designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata
2 novembre 1978 n. 343 del
9 dicembre 1978
Norme complementari al decreto ministeriale 21
dicembre 1977 concernente norme sulla designazione e
presentazione geografica
3 marzo 1979 n. 84 del
26 marzo 1979
Norme complementari concernenti la presentazione dei
mosti e dei vini da presentazione con indicazione
geografica
10 novembre 1979 n. 324 del
28 novembre 1979
Ultimazione dei termini {giovane} e {novello} per i vini da
tavola
5 agosto 1982 n. 235 del
26 agosto 1982
Norme concernenti l’uso di riferimenti aggiuntivi per la
designazione dei vini da tavola con indicazione
geografica
9 dicembre 1983 n. 15 del
16 gennaio 1983
Norme integrative relative ai vini da tavola con
indicazione geografica
28 marzo 1987 n. 86 del
28 marzo 1978
Disciplina concernente l’uso del nome dei vitigni nella
designazione e presentazione dei vini spumanti e dei vini
spumanti gassificati
2. Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la registrazione ed entrera’ in vigore il
1° agosto 2003, fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni applicative che saranno adottate
dall’Unione europea.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita’
produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 367

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