Imbottigliamento

Decreto MIPAF 21/05/2004
Pubblicato su G.U. n. 126 del 31/05/2004

Modifica del Decreto 31 luglio 2003 concernente l’istituzione e la tenuta
dell’Albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 concernente «Nuova disciplina delle
denominazioni d’origine dei vini» ed in particolare l’art. 11, comma 1, che
prevede. l’emanazione di disposizioni regolamentari per l’istituzione e la
tenuta dell’albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e ICT;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1998, n. 155 concernente l’attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti
alimentari;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1993, n. 114 recante la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a nonna dell’art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile
2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri
nel settore vitivinicolo;
Visto il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale in conformità alla predetta
normativa sono state adottate le disposizioni per l’istituzione e la tenuta
dell’albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;
Considerata la necessità di apportare talune modifiche al citato decreto 31
luglio 2003, in vista del termine del 5 marzo 2004 previsto per la sua
entrata in vigore, al fine di semplificare taluni adempimenti operativi
posti a carico degli enti responsabili, della tenuta dell’albo degli
imbottigliatori e delle ditte imbottigliatrici dei vini di cui trattasi;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del
29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la tenuta
dell’albo degli imbottigliatori, di seguito denominato «Albo», dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di
origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica ( IGT ), di
seguito indicate anche con la dicitura «denominazione di origine» o con la
sigla «DO».
2. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per «imbottigliamento» il condizionamento del prodotto, per fini
commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;
b) per «imbottigliatore»: la persona fisica o giuridica, o l’associazione di
tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio
all’imbottigliamento.

Art. 2.
Istituzione albo
1. È istituito l’albo di cui all’art. 1, distinto per sezioni relative a
ciascuna DO, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. Ciascuna camera di commercio è responsabile dell’inserimento e
dell’aggiornamento nel SIAN, di cui al decreto legislativo n. 173/1998, dei
dati relativi agli stabilimenti di imbottigliamento che ricadono nel proprio
ambito territoriale.
2. L’albo, per ciascuna impresa imbottigliatrice, contiene i seguenti
elementi:
a) numero e data di iscrizione;
b) ragione sociale e sede legale;
c) ubicazione dello stabilimento;
d) riferimento alle DO interessate all’imbottigliamento.
3. L’iscrizione all’albo costituisce il presupposto necessario per procedere
all’imbottigliamento delle partite di vino della relativa DO ai fini della
successiva commercializzazione.

Art. 3.
Iscrizione all’albo
1. Ai fini dell’iscrizione all’albo, l’impresa imbottigliatrice deve
presentare apposita domanda alla camera di commercio della provincia presso
la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, utilizzando la
modulistica conforme a quella riportata all’allegato 1 del presente decreto.
2. Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento è ubicato all’estero
inoltrano l’istanza di iscrizione all’albo alla Camera di commercio di
Roma – Via De’ Burrò, 147 – 00186 Roma.
3. Nella richiesta di iscrizione all’albo l’impresa imbottigliatrice
dichiara, producendo la relativa documentazione, anche con
autocertificazione ai sensi della vigente normativa:
a) le generalità del soggetto che presenta l’istanza;
b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel Repertorio
economico e amministrativo (REA) della competente camera di commercio;
c) l’ubicazione dello stabilimento di imbottigliamento;
d) le DOCG, DOC e IGT per le quali si intende effettuare l’imbottigliamento;
e) che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi di
impedimento all’esercizio dell’attività commerciale di cui al comma 2
dell’art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
f) la conformità dello stabilimento alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed applicative, recante
attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei
prodotti alimentari. Qualora l’imbottigliamento sia effettuato per proprio
conto presso stabilimenti di imprese imbottigliatrici terze o utilizzando
attrezzature mobili, noleggiate o messe a disposizione da parte di terzi,
l’impresa imbottigliatrice dovrà dichiarare nella domanda tale intenzione e
come successivo adempimento dovrà farsi rilasciare rispettivamente dalla
impresa imbottigliatrice terza copia del certificato di iscrizione all’albo,
da mettere a disposizione degli organismi di cui all’art. 4, comma 1, del
presente decreto, o farsi rilasciare dalla ditta fornitrice delle citate
attrezzature mobili apposita attestazione, da conservare in allegato al
registro di imbottigliamento, dalla quale risulti la conformità delle stesse
attrezzature alle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n.
155/1997 e relative norme integrative ed attuative;
g) posizione ICRF, ovvero codice che identifica l’imbottigliatore nel
sistema informativo dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
4. Fatte salve le misure più restrittive stabilite dai disciplinari di
produzione delle specifiche DO in materia di delimitazione della zona di
imbottigliamento, le imprese imbottigliatrici con stabilimento ubicato
all’estero per l’iscrizione all’albo devono fornire la documentazione di cui
al comma 3, secondo la normativa vigente in materia nei rispettivi Paesi.
5. Il provvedimento d’iscrizione nell’albo è adottato dal dirigente della
competente camera di commercio.

Art. 4.
Gestione dell’albo e adempimenti delle imprese imbottigliatrici
1. L’impresa imbottigliatrice è soggetta all’obbligo di allegare al registro
di imbottigliamento, o mettere a disposizione degli organismi preposti alla
vigilanza ed al controllo nel settore vitivinicolo, il certificato di
iscrizione all’albo.
2. Entro il termine previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per la
dichiarazione annuale delle giacenze delle produzioni vitivinicole l’impresa
imbottigliatrice comunica alla competente camera di commercio, anche per via
informatica, i quantitativi della produzione imbottigliata della/e
relativa/e DO nell’anno precedente e i Paesi di destinazione.
3. Le variazioni delle posizioni di iscrizione all’albo dovranno essere
richieste entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che determina la
variazione stessa con le modalità di cui all’art. 3.

Art. 5.
Cancellazione dall’albo
1. La perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lettera e),
f), nonchè l’assoggettamento a sanzioni, a seguito di provvedimento
definitivo, nei casi previsti dall’art. 9, comma 4, dall’art. 28, comma 3, e
dall’art. 31, comma 2, della legge n. 164/1992, comportano la cancellazione
dall’albo, disposta dal dirigente di cui al all’art. 3, comma 5.
2. Gli effetti di cui al precedente comma 1 non pregiudicano la possibilità
di nuova iscrizione all’albo per i soggetti che abbiano beneficiato del
provvedimento di riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 c.p.

Art. 6.
Pubblicità albo
1. L’albo è pubblico; gli elementi costitutivi di cui all’art. 2, comma 2,
sono messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Art. 7.
Disposizioni particolari e transitorie
1. È abrogato il decreto 31 luglio 2003 richiamato nelle premesse.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, in via
di prima applicazione, il termine ultimo per l’iscrizione all’albo da parte
delle imprese imbottigliatrici interessate scadrà il 30 settembre 2004.

Roma, 21 maggio 2004
Il Ministro: Alemanno

One thought on “Imbottigliamento

  • Avendo un attività commerciale con somministrazione di vini alla mescita,vorrei sapere di quali requisiti avrei bisogno per avere l’autorizzazione all’imbottigliamento?

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