Classificazione dei vini

VQPRD sta ad indicare “vino di qualità prodotto in regione determinata”, nel senso che la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione di quel determinato vino è delimitata da una zona prestabilita dai singoli disciplinari.
Questa tipologia di vini, comprendente sia le DOC sia le DOCG, offre almeno due importanti garanzie: la certezza della buona qualità e l’origine. Questa certificazione, infatti, viene attribuita a vini le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vigneti e dalle condizioni naturali dell’ambiente.
I vini DOC
E’l’acronimo di Denominazione di Origine Controllata; appartengono a questa categoria i vini in cui la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è in sostanza delimitata come prevedono i disciplinari di produzione. Per la legislazione UE in vigore esso rientra nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D.
Il disciplinare per i vini DOC
Il disciplinare definisce per ogni vino DOC le seguenti caratteristiche:
– le zone geografiche di produzione;
– i vitigni;
– la tipologia del terreno di coltivazione dell’uva;
– la resa dell’uva in vino (per evitare un eccessivo sfruttamento della vite);
– le tecnologie di produzione e di invecchiamento;
– le caratteristiche del prodotto finito (acidità, estratto secco, gradazione alcolica minima, peculiarità organolettiche)
– le eventuali qualificazioni del vino al momento della commercializzazione.
Alcuni vini DOC possono riportare in etichetta alcune indicazioni aggiuntive:
– indicazione “classico” per i vini prodotti nella zona di più antica tradizione (nell’ambito del territorio delimitato dal disciplinare);
– indicazione “riserva” per alcuni vini sottoposti ad un invecchiamento più lungo del normale;
– indicazione “superiore” per vini con caratteristiche migliori (grazie al buon andamento climatico dell’annata che ha permesso di raggiungere una concentrazione zuccherina più alta e quindi una maggiore gradazione alcolica).
I vini DOCG
D.O.C.G. è l’acronimo del nome di “Denominazione di Origine Controllata e Garantita” e si attribuisce a quei vini aventi già la D.O.C, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama. Per la legislazione UE in vigore questa denominazione rientra nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D.
Il disciplinare per i vini DOCG
La DOCG è la massima qualificazione prevista e, oltre a rispettare tutti i parametri stabiliti dal disciplinare per i DOC, i vini DOCG sono sottoposti ad un secondo esame da parte di enologi ed enotecnici durante l’imbottigliamento (mentre per la DOC i controlli sono effettuati ogni 3 anni).
Superata la prova vengono rilasciati al produttore speciali sigilli in filigrana, stampati dall’Istituto Poligrafico dello Stato e rilasciati dalla Camera di Commercio o dal Consorzio di Tutela agli imbottigliatori, in numero limitato secondo il quantitativo di ettolitri prodotto, da porre su ogni bottiglia.
Nel caso dei liquori i sigilli sono apposti sul tappo, in modo tale che non si possa aprire senza danneggiarsi e quindi da rompere solo al momento della stappatura.
Nel caso dei vini, invece, il sigillo è posto sul collo della bottiglia.
Procedure per il riconoscimento della DOC e DOCG
La normativa comunitaria e nazionale prevede che per usufruire della Denominazione di Origine Controllata dei vini, i produttori devono fare richiesta alla regione di appartenenza per gli accertamenti chimico-fisici ed organolettici di cui al Regolamento CEE n.823/87, corredata di una relazione tecnica che illustri i fattori naturali ed i fattori umani che caratterizzano quel vino.
Per fattori naturali si intendono zona di produzione, natura dei terreni, esposizione e vitigno, mentre quelli umani sono rappresentati dai sistemi di allevamento, potatura, vinificazione ed invecchiamento.
Gli esami analitici ed organolettici devono essere effettuati per tutte le partite di vino atte a divenire DOC, DOCG. Ne consegue che il superamento dell’esame chimico-fisico ed organolettico è il presupposto indispensabile ed obbligatorio per qualificare con la Denominazione di Origine Controllata o con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita le relative partite di vino.
Se gli organi tecnici della Regione esprimono parere favorevole, la domanda viene trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed infine uno speciale Decreto del Presidente della repubblica riconosce la DOC e ne sancisce il disciplinare di produzione, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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VCC sta ad indicare “vino di consumo corrente” e comprende le categorie VDT e IGT.
I vini VDT
VDT è acronimo del nome di “vino da tavola“. L’uva utilizzata per produrre questi vini proviene dal Paese segnalato sull’etichetta della bottiglia senza alcuna indicazione di restrizione della zona o del territorio, per cui la zona di origine è piuttosto ampia.
I vini IGT
IGT è acronimo del nome di “Indicazione geografica tipica” e si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
L’uva utilizzata per produrre questi vini proviene da una zona (regione o provincia) precisa e l’origine è quindi più ristretta e limitata.

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